NOVITA’ E CONFERME DI FINE ANNO

Gentilissimi,

l’avvicinarsi delle feste natalizie comporta l’ormai consueto scambio di informazioni necessarie per la corretta chiusura dell’esercizio 2024.

Il nostro staff è a disposizione per tutti gli approfondimenti e i chiarimenti personalizzati.

  • INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

Come consuetudine a fine anno le imprese in contabilità ordinaria devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

La predisposizione dell’inventario di magazzino è assolutamente consigliata anche per le imprese in regime di contabilità semplificata, sebbene lo stesso non debba più essere indicato in bilancio ma l’obbligo rimane per il modello ISA.

  • PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI
Amministratore con rapporto di collaborazione

(viene emesso cedolino paga)

I compensi sono deducibili dalla società nel 2024, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2025(c.d. cassa allargata)
Amministratore con partita IVA

(viene emessa fattura)

I compensi sono deducibili dalla società nel 2024, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2024

Il compenso all’amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall’assemblea dei soci per un importo proporzionato all’opera svolta dall’amministratore stesso e congruo ai risultati aziendali. Il tutto al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

  • VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA PER L’ANNO 2024

Ricordiamo che entro il prossimo 27 dicembre 2024 i soggetti mensili e trimestrali sono tenuti a versare l’acconto Iva per l’anno 2024, che Vi sarà comunicato prima della scadenza.

  • DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE RICEVUTE A CAVALLO D’ANNO

Le fatture di dicembre 2024 o del quarto trimestre 2024 che saranno ricevute tramite SDI nel mese di gennaio 2025 NON potranno confluire nella liquidazione iva del mese di dicembre e IV trim 2024.

Dunque, le possibili situazioni che possono verificarsi sono le seguenti;

Fattispecie Trattamento Anno detrazione
Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2024 Devono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2024 2024
Fatture ricevute nel mese di gennaio 2025 (datate dicembre 2024) e registrate nel mese di gennaio 2025 Devono necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2025 o successive 2025

N.B: È pertanto consigliabile contattare i propri fornitori affinché le fatture differite relative al mese di dicembre 2024 vengano inviate al Sistema di Interscambio entro la fine dicembre 2024, al fine di potere esercitare il diritto alla detrazione IVA nello stesso periodo di imposta di effettuazione dell’operazione.

  • OMAGGI NATALIZI

È utile ricordare, visto l’avvicinarsi del periodo Natalizio, che i beni di cui omaggiate i vostri clienti sono solitamente considerati SPESE DI RAPPRESENTANZA deducibili dal reddito dell’impresa integralmente, se l’omaggio ha un costo unitario non superiore a € 50 (iva esclusa).

Quando il singolo bene omaggiato ha, invece, un costo superiore a € 50 lo stesso sarà sempre deducibile dal reddito di impresa ma nella misura dell’1,5% dei ricavi prodotti.

Per i professionisti nel limite dell’1% dei compensi incassati nell’anno, a prescindere dal valore unitario.

Ai fini Iva, invece, l’imposta assolta sugli acquisti dei beni da donare, sarà detraibile se l’omaggio ha un costo unitario non superiore a 50€, diversamente l’iva rimane indetraibile.

Attenzione: quando omaggiate beni che sono commercializzati dalla vostra stessa azienda, l’iva sugli acquisti sarà detraibile sempre, ma sul bene omaggiato andrà comunque assolta l’iva a debito emettendo autofattura a sé stessi.

  • INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

Nel 2025 la misura del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, di cui alla L. 178/2020, si riduce dal 15% al 10%, sempre nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a € 1 milione. L’aliquota del 15% è riconosciuta non solo per gli investimenti effettuati nel 2024, ma anche per quelli effettuati entro il 30.06.2025, a condizione che entro il 31.12.2024 risulti la prenotazione del credito d’imposta.

In altri termini, entro il 31.12.2024 l’ordine deve essere accettato dal venditore e deve avvenire il pagamento di acconti nella misura minima del 20% del costo di acquisto.

Per quanto riguarda il credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0, l’aliquota rimane il 20% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro effettuati entro il 31.12.2025.

Dal 2026 (salve le prenotazioni effettuate entro il 31.12.2025 che prolungano i termini al 30.06.2026) non sussisterà più alcuna agevolazione.

    NIENTE FATTURA ELETTRONICA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE FINO AL 31.03.2025

Il Milleproroghe 2024 approvato lo scorso 9 dicembre, proroga al 31.03.2025 il divieto di emissione della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Allo scadere dei 3 mesi di proroga vedremo quali saranno gli sviluppi.

Ricordiamo che gli operatori sanitari che effettuano prestazioni nei confronti di partite iva hanno obbligo     di emettere fattura in modalità elettronica.

LE NOVITÀ E LE CONFERME DEL 2025

LIMITE DI CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE

La soglia per la libera circolazione del contante resta confermata a 5.000€. Tale limite verrà applicato per qualsiasi tipo di pagamento, ossia per qualsiasi passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche.

La soglia di pagamenti in contanti deve essere rispettata non solo da chi paga ma anche da chi riceve il denaro.

POLIZZE CATASTROFALI ANCORA IN ATTESA-PROROGA AL 31.03.2025

La Legge di Bilancio dello scorso anno ha introdotto l’obbligo per le imprese con sede legale in Italia e iscritte al Registro Imprese, di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali sulle immobilizzazioni materiali a qualsiasi titolo impiegate per l’esercizio delle attività.

Ci si riferisce, in particolare, a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Restano così esclusi gli altri beni, tra i quali si annoverano mobili e arredi, macchine d’ufficio e automezzi nonché immobilizzazioni in corso.

Nello specifico, l’obbligo assicurativo si riferisce a sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

L’obbligo che scatterebbe a far data dal 1° gennaio 2025, è stato prorogato, dal Milleproroghe al 31.03.2025.

RATEIZZAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Nell’ambito del Decreto attuativo della Riforma fiscale, contenente il riordino del sistema della riscossione, sono state modificate le disposizioni in materia di dilazione delle somme iscritte a ruolo in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. In particolare:

  • per somme fino a € 120.000, a fronte di una “semplice” richiesta del contribuente, la rateazione è concessa fino ad un massimo di 84 / 96 / 108 rate mensili a seconda dell’anno di presentazione della richiesta. Mentre in caso di richiesta supportata da documentazione attestante la temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria, fino a 120 rate.
  • Per somme superiori a € 120.000 è necessario documentare la situazione di difficoltà e la rateazione è riconosciuta fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dall’anno di presentazione della richiesta.

Le nuove disposizioni sono applicabili dalle richieste di rateazione presentate dall’1.1.2025.

BONUS EDILIZI, BONUS MOBILI E BONUS VERDE

Per i bonus edilizi, al momento, nulla di invariato rispetto a quanto già comunicatovi con la nostra Informativa di dicembre.

Rinnoviamo l’attenzione a quanti abbiano lavori in essere, o che stiano per iniziare, a valutare la convenienza di pagare, entro il 31.12.24, il corrispettivo dovuto per gli interventi edilizi in modo da poter usufruire della detrazione fiscale con le percentuali in vigore nel 2024.

I nostri migliori Auguri di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo.

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