Gentilissimi,
La legge di bilancio per il 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024
Di seguito le novità (e le conferme) più rilevanti per le famiglie e le persone fisiche private.
- CONFERMA REVISIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF
La Legge di Bilancio 2025 conferma la revisione, avviata nel 2024, degli scaglioni Irpef e relative aliquote:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi superiori a 50.000 euro.
Si confermano, inoltre, detrazioni di vantaggio per i lavoratori dipendenti con reddito pari o inferiori a 15.000€, compreso il cosiddetto Bonus Irpef di € 1200, se presenti i requisiti richiesti.
A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell’art. 49, TUIR) con reddito complessivo non superiore a € 20.000 è confermato il riconoscimento di una somma che non concorre alla formazione del reddito, pari all’importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente determinate percentuali (variabili sempre in base al reddito dichiarato).
TETTO ALLE DETRAZIONI
Come già anticipato in una nostra precedente informativa, dal 2025 le spese detraibili dalle persone fisiche sono fiscalmente rilevanti entro un tetto massimo che dipende dal reddito del contribuente e dal suo nucleo familiare.
Viene stabilito un tetto pari a 14.000 euro per i soggetti con reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 euro, mentre oltre tale reddito il tetto risulta pari a 8.000 euro.
Tali importi massimi vengono poi rimodulati sulla base del numero dei figli a carico.
Si applica un coefficiente di 0,5 se il contribuente non ha figli a carico, 0,7 con 1 figlio a carico, 0,85 con 2 figli a carico, mentre il coefficiente è pari ad 1 con più di due figli a carico ovvero un figlio disabile.
- Quindi, per fare un esempio, un contribuente con reddito pari ad 110.000 euro senza figli a carico, presenterà un tetto alle spese detraibili pari a 4.000 euro (ossia 8.000 euro con coefficiente dello 0,5).
Si ricorda che continua ad applicarsi, in quanto ancora in vigore, quindi si somma alla nuova disciplina, l’ulteriore limitazione delle spese detraibili per coloro che conseguono redditi superiori a 120.000 euro (la detrazione viene progressivamente compressa quando il reddito complessivo varia da 120.000 a 240.000 euro, mentre si azzera quando viene superata quest’ultima soglia).
Sono escluse dalla nuova limitazione le spese sanitarie, gli interessi passivi su mutui stipulati entro il 31 dicembre 2024, gli investimenti in start up innovative; sono peraltro escluse dal limite anche le rate di agevolazioni per spese riferibili ad anni precedenti (in particolare, le rate che scadono dal 2025 dei bonus edilizi per spese sostenute fino al 2024).
- DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
A partire dal 2025:
- la detrazione per i figli a carico si applica esclusivamente ai figli di età compresa tra 21 e 30 anni, salvo disabilità accertata ai sensi della Legge 104;
- la detrazione teorica di 750 euro sarà limitata agli ascendenti conviventi (genitori e nonni). Non spettano più le detrazioni per fratelli, sorelle, generi, nuore e coniugi separati;
- confermata la spettanza della detrazione se i familiari detengono un reddito non superiore a € 2.840,51. Per i figli di età inferiore ai 24 anni la soglia è di € 4.000 di reddito annuo.
BONUS NUOVE NASCITE
La Legge di Bilancio 2025 prevede, a titolo di incentivo della natalità, che per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 sia riconosciuto un importo una tantum di 1000€, erogato nel mese successivo a quello di nascita o adozione. Tale importo è erogato dall’INPS su domanda dell’interessato, a condizione che:
- Il nucleo familiare di appartenenza del richiedente abbia un valore ISEE non superiore ad 40.000€ annui (valore computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico).
- Il richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza, permesso di soggiorno o legame familiare indicate dalla norma.
Inoltre, il contributo di 1000€ sarà escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.
- BONUS ASILO NIDO
Può essere richiesto dai genitori, adottivi o affidatari, di bambini fino a 3 anni iscritti a un asilo nido ed è un contributo parziale variabile, anche in questo caso, in base all’Isee minorenni.
- CONTRIBUTO STUDENTI FUORI SEDE
È stato incrementato di € 1 milione per il 2025 e di € 2 milioni per il 2026 e 2027 il fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:
- iscritti a Università statali;
- appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
- che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio;
- residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell’immobile locato.
- DETRAZIONE SPESE DI ISTRUZIONE
Aumentato da € 800 a € 1.000 dell’importo massimo delle spese di istruzione detraibili, relative alla frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
- DETRAZIONI FISCALI PER LAVORI EDILIZI
Confermato quanto anticipato nella nostra informativa di dicembre scorso.
Dal 1° gennaio, dunque, si unificano le aliquote di detrazione per tutti i bonus edilizi (sia di ristrutturazione che di ecobonus e sisma bonus), come di seguito specificato.
L’aliquota è del 50% per le spese sostenute, nel 2025, sull’immobile adibito ad abitazione principale nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.
Se l’Agenzia confermerà questa lettura, il titolare del diritto reale che paga i lavori potrà avere la detrazione del 50% se ristruttura una casa in cui dimora abitualmente; oltre ai proprietari, sono potenzialmente ammessi alla detrazione del 50% gli usufruttuari e i titolari del diritto di uso e abitazione. In bilico il titolare della nuda proprietà, che a rigore non è un diritto reale di godimento.
Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel 2025, l’aliquota è quella del 36% con tetto di spesa sempre pari a 96.000 euro.
In sede di approvazione della finanziaria, è stata esclusa dalle spese agevolate la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (quindi caldaie a metano).
Proroga anche per il 2025 del bonus mobili con aliquota al 50% e tetto a 5.000 euro.
Barriere architettoniche al 75% si conferma la detrazione del 75% al bonus barriere architettoniche nelle modalità già in essere lo scorso anno. Pertanto, il beneficio riguarda gli interventi aventi ad oggetto scale/rampe/ascensori/servoscala/piattaforme elevatrici (nel rispetto dei requisiti del DM 236/89).
Obbligo di pagamento con bonifico ad hoc e asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato per attestare i requisiti del DM 236/89.
SUPERBONUS
Il Super bonus, ulteriormente depotenziato, scende al 65% per le spese sostenute nell’anno 2025 esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
BONUS ELETTRODOMESTICI
L’art.1, nei commi da 107 a 111 della legge 207/2024 prevede, per il 2025, un contributo economico per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa (non inferiore alla classe energetica B), favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all’industria. Si stabilisce che questo contributo copra fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.
- IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA CASA
La Nota II-bis, della Tariffa, parte prima, del DPR n. 131/86 stabilisce che il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell’imposta di registro pari al 2%) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.
NOVITA’ In sede di approvazione della Legge di Bilancio la citata Nota II-bis è stata modificata “prorogando” di 12 mesi (passando da 1 anno a 2 anni) il periodo di tempo per l’alienazione degli immobili da destinare a prima abitazione.
Se entro detto termine (2 anni) la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta.
- RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI
Importanti modifiche al regime di rivalutazione di quote e terreni, che viene reso permanente e aumentando l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 18%. I beni posseduti al 1.01 di ogni anno potranno essere rivalutati con una perizia giurata e il pagamento dell’imposta sostitutiva, o della prima rata, entro il 30.11 dello stesso anno. Le altre 2 rate saranno versabili entro il 30.11 dei 2 anni successivi, con un tasso di interesse del 3% annuo. Rimangono esclusi dalla possibilità di rideterminazione fiscale i soggetti esteri che detengono partecipazioni qualificate in società italiane, beneficiando già di regimi speciali, come previsto dall’art. 1, c. 59 della legge di Bilancio 2024.
- Sebbene non oggetto della Legge di bilancio per il 2025, segnaliamo le seguenti notizie per le quali rimaniamo a disposizione per chiarimenti
- SUPERBONUS: LETTERE D’AVVISO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In arrivo le lettere da parte dell’Agenzia Entrate indirizzate ai contribuenti che hanno usufruito del superbonus e non hanno aggiornato le rendite catastali.
Il fine è quello di verificare se i contribuenti che hanno beneficiato del superbonus, optando per la cessione del credito, hanno provveduto o meno, all’adeguamento dei valori catastali del proprio immobile. La misura non è nuova ed è in vigore dal 1° gennaio 2024. Precisiamo che si tratta di un invito a chiarire la propria posizione e che non tutti gli interventi realizzati in regime di superbonus, producono un aumento di valore e un conseguente aggiornamento del catasto.
Per verificare se gli interventi realizzati, siano essi di miglioramento sismico o di efficientamento energetico, nel loro complesso abbiano determinato un aumento di valore, è necessario consultare il tecnico che ha seguito i lavori (geometra, ingegnere, architetto, termotecnico, ecc.) e la pratica edilizia. In totale, si stima che saranno coinvolti circa 500 mila immobili.
- RATEIZZAZIONE CARTELLE ED AVVISI
Come anticipato a dicembre, a partire dal 1° gennaio 2025, entrano in vigore nuove disposizioni sulla dilazione di pagamento per cartelle ed avvisi. L’art.13 del D.Lgs. n. 110/2024 ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili su richiesta del contribuente che si trovi in condizioni di difficoltà temporanea ed obiettiva. Per aderire alla rateizzazione delle somme iscritte a ruolo di importo pari o inferiore a 120.000 euro, è sufficiente che il contribuente presenti una semplice richiesta, dichiarando di trovarsi in una obiettiva situazione di difficoltà economica-finanziaria. Ricevuta la richiesta, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Le nuove disposizioni, dunque, aumentano il numero massimo di rate concedibili superando il limite delle 72 rate previsto per le domande presentate fino al 31 dicembre 2024.
Se il contribuente, pur non tenuto, documenta una temporanea difficoltà economica, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può concedere una dilazione fino a 120 rate mensili, variabili in base al periodo di presentazione:
- da 85 a 120 rate, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
- da 97 a 120 rate per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
- da 109 a 120 rate per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029
In questi casi, è necessario presentare la certificazione ISEE
- Allo stesso modo vi è l’obbligo di dimostrare una temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria per le richieste di rateizzazione relative a somme iscritte a ruolo superiori a 120mila euro. In questo caso la ripartizione del debito è possibile fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
Il Decreto MEF 27 dicembre 2024 ha stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.
Per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, come previsto dall’art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 110/2024, si applicano, invece, le previgenti disposizioni.
Per ulteriori approfondimenti il nostro Staff è a completa disposizione.
Cordiali saluti
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