LA LEGGE DI BILANCIO 2025 – SECONDA PARTE

Gentilissimi,

Con questa seconda parte delle principali novità della Legge di Bilancio 2025, vi illustriamo i temi di maggiore interesse e impatto per le imprese e i liberi professionisti.

MINI IRES 2025

Per le società di capitali e gli enti commerciali (sono quindi escluse le imprese individuali e società di persone quali Snc ed Sas) che investono in beni strumentali è prevista un’agevolazione consistente nella riduzione della aliquota Ires di 4 punti percentuali, che quindi passa dal 24% al 20%.

Per ottenere il beneficio occorre contemporaneamente realizzare i seguenti presupposti:

  • prima di tutto è necessario procedere all’accantonamento in apposita riserva dell’80% dell’utile relativo al periodo d’imposta 2024;
  • è richiesto che vengano effettuati investimenti (entro 31 ottobre 2026) in beni strumentali ad elevato impatto tecnologico (sono i beni che rientrano nei cosiddetti piani di Industria 4.0 e 5.0) per un importo pari almeno al 30% di quanto accantonato nel 2024 e non inferiore al 24% dell’utile prodotto nel 2023. L’investimento realizzato in tali beni comunque non deve essere inferiore a 20.000 euro.

Occorre che non vi siano riduzioni di personale, verificando le ULA (unità lavorative per anno) impiegate, e serve che sia incrementata la forza lavoro di almeno 1 unità con assunzioni a tempo indeterminato.

Ulteriore vincolo è quello di non essere ricorsi alla cassa integrazione per il 2024.

I beni acquisiti devono essere mantenuti per almeno 5 anni e gli utili 2024 accantonati non possono essere distribuiti fino al 31 dicembre 2026.

Sebbene l’agevolazione sembri essere interessante è, allo stesso tempo, non così facile da realizzare, oltre a dover sottolineare che ha carattere transitorio in quanto il beneficio è applicabile solo per il periodo d’imposta 2025.

INVESTIMENTI IN 4.0 E 5.0

Per gli investimenti in beni strumentali ad elevata tecnologia eseguiti nel 2025, il credito d’imposta del 20%, in origine riconosciuto senza condizioni, ora viene invece limitato a un plafond massimo di spesa nazionale (pari a 2,2 miliardi di euro) superato il quale non vi è più il diritto al credito stesso.

Quindi, mentre in passato effettuando l’investimento si aveva la certezza dell’ammontare del credito spettante, dal 2025 questo importo è subordinato alla verifica dell’intero ammontare degli investimenti a livello nazionale.

Gli investimenti sono soggetti a comunicazione preventiva affinché il Ministero possa controllare il raggiungimento del limite di spesa.

Dal 2025, inoltre, l’agevolazione 4.0 riguarda i soli beni strumentali materiali, mentre il bonus non è più previsto per i beni immateriali (in particolare i software).

Investimenti 5.0– Agevolazione con aliquote potenziate per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali nell’ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% – 5%.

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

Riproposta la possibilità di far fuoriuscire in maniera agevolata gli immobili dalla sfera dell’impresa.

Le regole sono le stesse proposte con la legge di Bilancio per il 2023.

Non possono essere assegnati gli immobili strumentali per destinazione (ossia quelli materialmente impiegati nell’attività).

L’agevolazione, quindi, spetta per i fabbricati strumentali per natura (ossia quelli che hanno una categoria catastale strumentale, ma che non vengono utilizzati o comunque sono locati a terzi), gli immobili patrimonio (abitativi non utilizzati o locati a terzi) ovvero i fabbricati merce (costruiti o acquistati per la successiva rivendita).

Il vantaggio consiste nel calcolo agevolato della plusvalenza che si viene a generare, potendo far riferimento al valore catastale in luogo del valore normale (di mercato); detta plusvalenza, inoltre, può essere assoggettata ad una imposta sostitutiva che nella più parte dei casi è pari all’ 8%. Inoltre, qualora il trasferimento comporti la debenza di imposta di registro ed ipocatastali, queste vengono determinate in misura agevolata.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in due rate (rispettivamente del 60% e del 40% di quanto dovuto) entro il 30 settembre 2025 e 30 novembre 2025.

Gli atti sono agevolati se avvengono entro il prossimo 30 settembre 2025, limitatamente ai soci esistenti alla data del 30 settembre 2024.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA

Riproposta, al pari dell’assegnazione ai soci, quella per le ditte individuali che, in relazione agli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 2024, possono farli fuoriuscire dalla sfera dell’impresa, per confluire nella sfera personale dell’imprenditore.

A differenza dell’assegnazione, l’estromissione è agevolata se riguarda i fabbricati strumentali (tanto per natura quanto per destinazione), mentre sono esclusi i fabbricati patrimonio e quelli merce.

Pur se gli effetti dell’estromissione si hanno con riferimento al 1° gennaio 2025, l’opzione si esercita entro il 31 maggio con eliminazione del bene dal libro giornale o da quello dei beni ammortizzabili; tale opzione va poi formalizzata nel modello dichiarativo.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in 2 rate (rispettivamente del 60% e del 40% di quanto dovuto) entro il 30 novembre 2025 e 30 giugno 2026

TRACCIABILITA’ DELLE SPESE PER TRASFERTE DEI DIPENDENTI – SPESE DI RAPPRESENTANZA

A partire dal periodo di imposta 2025, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (autoservizi pubblici non di linea, taxi o NCC), hanno l’obbligo di pagamento tracciato se relative a trasferte dei dipendenti. Se il pagamento avviene in contanti scatta l’indeducibilità del costo in capo all’impresa datore di lavoro e la tassazione in capo al dipendente. L’obbligo non include l’acquisto di biglietti ferroviari, aerei e autobus di linea.

La tracciabilità è rispettata se i pagamenti risultano eseguiti mediante carte di credito, bancomat, assegni, bonifici ecc. In pratica, il dipendente in trasferta deve pagare le spese, di cui in argomento, con uno strumento tracciabile (anche la sua carta di credito/bancomat personale) affinché il datore di lavoro possa dedurre analiticamente i costi dal suo reddito e lui non tassare il rimborso di tali spese (che pagate in contanti sarebbero assimilate a retribuzione).

ATTENZIONE: Gli obblighi di tracciabilità sono previsti anche per il pagamento delle spese di rappresentanza (no pubblicità e sponsorizzazione), come disciplinate dall’art. 108 c.2 del Tuir. Ricordiamo che le spese di rappresentanza sono quelle relative a spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponde a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici per l’impresa.

I RIMBORSI SPESA DEI PROFESSIONISTI

A partire dall’anno di imposta 2025 le somme percepite dal professionista a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, non concorrono a formare il suo reddito. In altri termini, non sono più da considerarsi, come invece accadeva in precedenza, “onorari” con la conseguenza che non vanno più assoggettati a ritenuta d’acconto.

Contestualmente tali spese diventano indeducibili per il professionista che le sostiene. Per chiare ragioni di simmetria i rimborsi spesa diventano irrilevanti sia come costi che come compensi.

N.B: La somma addebitata, al cliente, a titolo di rimborso spese a forfait, esattamente come in passato, continua ad essere trattata a tutti gli effetti come un onorario imponibile, e quindi è anche soggetta a ritenuta, se applicabile.

ATTENZIONE: nel caso specifico delle spese di vitto, alloggio e trasporto, come visto in precedenza, le stesse devono essere pagate con modalità tracciate, soprattutto perché senza tale tracciabilità il committente (lavoratore autonomo o impresa) non potrebbe dedurre dal suo reddito le spese che rimborsa. Inoltre, la tracciabilità delle spese è assolutamente necessaria per lo stesso professionista, per poterle dedurre nel caso in cui il cliente non paghi le spese addebitategli analiticamente.

Per chiarezza riportiamo la seguente tabella:

FRINGE BENEFITS 2025: AUTO AZIENDALI

Viene modificata la disciplina fiscale dell’auto concessa in uso promiscuo al dipendente. Si tratta di vettura concessa al dipendente affinché quest’ultimo la possa utilizzare tanto per finalità aziendali quanto per finalità personali; a fronte dell’utilizzo privato è previsto un benefit tassabile in capo al dipendente stesso (determinato forfettariamente tramite le tabelle ACI approvate annualmente). Importo che sarà ridotto di quanto eventualmente corrisposto al datore di lavoro a titolo di contributo per la copertura dei costi afferenti all’utilizzo privato.

L’utilizzo ad uso promiscuo dell’auto consente, al datore di lavoro, la deduzione dei relativi costi al 70% senza limite massimo al costo della vettura; inoltre, se viene effettuato un addebito al dipendente per l’uso privato, anche l’IVA assolta sui costi relativi alla vettura diviene interamente detraibile.

NOVITA’ La legge di bilancio interviene a modificare le regole di determinazione del benefit: mentre nel passato era variabile in base all’impatto ambientale del veicolo (più l’auto inquina, più l’importo da tassare è elevato), dal 2025 il benefit dipende dal tipo di alimentazione del veicolo. Le auto elettriche e quelle ibride plug-in prevedono un trattamento molto agevolato, mentre per tutte le altre vetture il benefit diventa più gravoso.

Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai veicoli di nuova immatricolazione assegnati con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.

In definitiva, il valore del fringe benefit viene determinato utilizzando i costi chilometrici riportati nelle tabelle ACI, per un utilizzo convenzionale di 15.000 chilometri annui, applicando le seguenti diverse percentuali in base al tipo di veicolo:

  • Veicoli completamente elettrici: 10% del costo chilometrico standard;
  • Veicoli ibridi plug-in: 20% del costo chilometrico standard;
  • Altri veicoli (benzina, gasolio, ecc..): 50% del costo chilometrico standard.

REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO

Per il solo anno 2025 è previsto che possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui agli artt. 49 e 50, TUIR, fino a € 35.000.

Il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

  • non superiore a € 35.000, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;
  • superiore a € 35.000, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCIANTI

È previsto che i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani / commercianti che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.

La riduzione contributiva, richiesta dall’interessato all’INPS:

  • è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell’attività d’impresa / primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l’1.1 – 31.12.2025;
  • è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.

MAXI DEDUZIONE NUOVI DIPENDENTI

È confermata la proroga, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi (in generale, per il 2025, 2026 e 2027), della maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente al 2024.

Ricordiamo che la deduzione dal reddito di tale maggiorazione del costo del lavoro è riconosciuta già anche per il 2024, ovviamente nel rispetto dei requisiti richiesti tra i quali l’incremento occupazionale.

LIMITE FRINGE BENEFIT NON TASSATI

Analogamente agli anni scorsi, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d’imposta, è confermato che per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:

  • il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è aumentato a € 2.000 per i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti / adottivi / affiliati / affidati previa apposita dichiarazione da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.

RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI

È confermato l’incremento delle risorse disponibili di € 400 milioni per il 2025, € 100 milioni per il 2026 e € 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, a favore della c.d. “Nuova Sabatini“.

PEC AMMINISTRATORI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA

È stato disposto l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali / società, anche per gli amministratori di società sia di persone che di capitale.

Vista la formulazione generica della disposizione contenuta nella legge di bilancio, non è chiaro se la comunicazione della casella PEC sia da effettuare anche per gli amministratori già nominati alla data di entrata in vigore della norma.

La Camera di Commercio di Bologna, sul suo sito, riporta quanto segue:

“In sede di prima applicazione, in attesa di eventuali indicazioni ministeriali, si ritiene pertanto obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall’1/1/2025 relative a:

  • iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo di società di capitali;
  • iscrizione dell’atto costitutivo di società di persone.”

Si attendono chiarimenti.

Per ulteriori approfondimenti il nostro Staff è a completa disposizione.

Cordiali saluti

ConsultINT & Partners srl

Informativa | Questo sito web utilizza i cookie ×

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione.
Utilizzando il nostro sito web acconsenti ai cookie in conformità con la nostra policy per i cookie. I cookie non necessari devono essere approvati prima di poter essere impostati nel browser.
Puoi modificare il tuo consenso all'utilizzo dei cookie in qualsiasi momento cliccando sull'icona di ProntoGDPR in basso a sinistra.
Cliccando sulla X in alto a destra rifiuti tutti i cookie e accetti la memorizzazione dei soli cookie necessari.

Preferenze Cookie: