LA CERTIFICAZIONE UNICA 2025

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2025, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2024, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro assimilati ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Termini di scadenza

  • 17.03 per la trasmissione telematica delle CU in Ade nonché per la consegna della CU al percipiente del reddito certificato, con riguardo ai redditi diversi da quelli di lavoro autonomo abituale.
  • NOVITA’ 31.03 per la trasmissione in Ade delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale (in precedenza la trasmissione poteva avvenire entro il 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770). Anche tali certificazioni vanno però consegnate al percipiente entro il 17 marzo.

Resta fissato al 31 ottobre 2025 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2025).

  • Si ricorda che le CU presentate in ritardo ma nei 90 giorni dal termine sono valide, ma sanzionate.

Nuova ipotesi di esonero

  • la CU 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024) non deve più essere rilasciata al contribuente né trasmessa all’Agenzia delle entrate in relazione ai compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio (a eccezione delle indennità quali ad esempio quella di maternità, come previsto dalle istruzioni alla CU 2025).

Sanzioni: ammesso il ravvedimento
L’omessa, tardiva o errata presentazione della CU 2025 comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

  • 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;
  • 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Modello Cupe

La scadenza del 17.03 riguarda anche il cosiddetto modello CUPE, ovvero la certificazione degli utili e dei proventi equiparati, corrisposti ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell’anno 2024.
Non vige, invece, l’obbligo di rilasciare la Cupe in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Le Cu per i clienti con contabilità gestita direttamente da ConsultINT & Partners saranno predisposte senza necessità di produrre ulteriore documentazione, diversamente chi gestisce internamente la propria contabilità è pregato di fornirci, entro il 25 febbraio, le fatture/ricevute con ritenuta e i corrispondenti pagamenti di tali ritenute con modello F24.

Per ulteriori approfondimenti il nostro Staff è a completa disposizione.

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