Gentili clienti,
in allegato alla presente inviamo la circolare informativa del mese di marzo sui temi sotto riassunti.
Obbligo di stipula di polizza assicurativa per eventi catastrofici – riservato alle attività di impresa a partire dal 31 marzo 2025.
Con la conversione del Milleproroghe (G.U. 24.2.2025, n. 45), si conferma per tutto il 2025 l’esonero dalle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie. Gli operatori sanitari sono esonerati dall’obbligo di e-fattura per le spese di persone fisiche inviate al Sistema Tessera Sanitaria (STS), anche in caso di opposizione del paziente. Questo divieto si applica anche ai veterinari per prestazioni relative ad animali da compagnia o sportivi. Tuttavia, l’e-fattura è obbligatoria per prestazioni verso strutture sanitarie private o titolari di Partita IVA.
Atra novità importante che segnaliamo sulla conversione del Milleproroghe è la riammissione alla Rottamazione-quater per chi è decaduto entro il 31 dicembre 2024, a patto che avesse già aderito entro il 30 giugno 2023. La riammissione riguarda debiti non pagati o pagati in ritardo fino al 31 dicembre 2024. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2025, con pagamento in un’unica soluzione o in massimo dieci rate.
Per gli approfondimenti invitiamo alla lettura della nostra informativa, rimanendo a disposizione per chiarimenti.
Per quanto concerne l’obbligo di stipula di polizza assicurativa per eventi catastrofici, vi informiamo inoltre che, chi lo desidera, può usufruire della collaborazione instaurata con la “Merighi & Fiusco assicurazioni Snc” che è a disposizione per fornire consulenza personalizzata e la migliore offerta per le vostre esigenze assicurative. Inviando la richiesta alla seguente mail m.fiusco@merighiefiusco.it potrete ottenere tutte le informazioni al riguardo.
Informativa Marzo 2025
OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI
(DM 18/2025)
Il 31 marzo 2025 è il termine entro il quale diventa obbligatorio stipulare, per tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione nel nostro Paese, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, una polizza assicurativa per coprire i danni causati da eventi catastrofici. Questa misura è stata introdotta per garantire una maggiore protezione del patrimonio aziendale e per assicurare la continuità operativa anche in situazioni di emergenza.
Nello specifico, oggetto di copertura assicurativa sono i beni elencati dall’art 2424 primo comma del codice civile ovvero Terreni e Fabbricati, Attrezzatura industriale e commerciale, Impianti e Macchinari. Il decreto, inoltre, dispone che l’assicurazione va fatta sui beni, prima indicati, a qualsiasi titolo utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa, lasciando intendere anche quei beni che l’imprenditore ha in locazione o in leasing.
Gli eventi catastrofici coperti dalla polizza includono terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Le imprese che non ottemperano all’obbligo di assicurazione potrebbero essere escluse dalla possibilità di accedere ad incentivi, contributi e garanzie pubbliche (anche con riferimento a quelle previste proprio in occasione di eventi calamitosi e catastrofali), comprese le garanzie del fondo di garanzia delle PMI che è fondamentale per facilitare l’accesso al credito delle aziende di minori dimensioni.
PRESTAZIONI SANITARIE: ESONERO FATTURE ELETTRONICHE PER TUTTO IL 2025
Il divieto di emettere fattura elettronica, per il settore sanitario, è definitivamente prorogato a tutto il 2025.
Il nuovo termine è stato stabilito dalla Legge 15/2025, in sede di conversione del Milleproroghe, pubblicata sulla G.U. 24.2.2025, n. 45.
Le categorie professionali interessate dall’esonero, previsto dall’art. 10-bis, DL n. 119/2018, sono tutti gli operatori sanitari, ai quali, nel corso degli anni, è stato esteso l’obbligo di inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria per alimentare la dichiarazione precompilata dei cittadini. Infatti, il divieto di e-fattura è riferito alle spese di persone fisiche oggetto di invio alla precompilata e vale anche in presenza di opposizione del paziente: quando, infatti, il cliente si oppone all’invio, la fattura viene comunque trasmessa al STS ma senza il codice fiscale del paziente.
Il divieto si applica anche a diversi operatori sanitari che non trasmettono i dati al STS (in base a quanto disposto dal DL 135/2018), sempre con riferimento, però, a prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.
Anche i veterinari sono interessati dal divieto di emissione di e-fattura ma limitatamente alle sole prestazioni relative ad animali detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Il divieto, inoltre, riguarda esclusivamente le prestazioni professionali del veterinario, compreso il costo dei medicinali somministrati agli animali o consegnati al proprietario per la terapia, oltre ad analisi di laboratorio.
Prestazioni verso partite iva
La fattura elettronica è però obbligatoria per le prestazioni rese nei confronti di strutture sanitarie private o di altri soggetti titolari di Partita IVA compresi i rapporti fra medici (es: sostituzioni e collaborazioni).
ROTTAMAZIONE QUATER- RIPESCAGGIO DEI DECADUTI
La Legge di conversione del decreto Milleproroghe n. 202/2024, ha previsto anche il ripescaggio per coloro i quali risultano, alla data del 31 dicembre 2024, decaduti dalla Rottamazione-quater, consentendone la riammissione alla sanatoria.
La riammissione è, però, riservata a quanti avevano già aderito alla procedura di definizione agevolata con domanda presentata entro il 30 giugno 2023, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Nello specifico rientrano nella riammissione alla Rottamazione quater i soli debiti per i quali:
– non sono state versate una o più rate del piano di rateazione agevolato, in scadenza fino al
31.12.2024;
– per almeno 1 rata del piano di pagamento agevolato (in scadenza fino al 31.12.2024) il versamento è stato effettuato in ritardo (oltre i 5gg di tolleranza) o per un importo inferiore al dovuto.
Per aderire alla riammissione gli interessati devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che l’Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito, entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.
Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento. Nello specifico:
– in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025
oppure
– fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Dopo la presentazione della domanda, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
I soggetti in regola con i pagamenti quindi mai decaduti dalla Rottamazione-quater, invece, dovranno proseguire con le rate in scadenze già in loro possesso al fine di mantenere i benefici.