LA FINANZIARIA 2024

Gentilissimi clienti,

il 30 dicembre scorso è stata approvata la legge di Bilancio per il 2024 i cui effetti sono già entrati in vigore. Di seguito le novità di maggior rilievo.

LE MODIFICHE AL COMPARTO IVA

1. Passa dal 5% al 10% l’aliquota iva sui beni:

– “prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile“
– “prodotti alimentari per la prima infanzia”
– “pannolini per bambini”

Innalzamento al 22% dell’iva sull’acquisto di seggiolini per bambini da installare nelle auto.

2. La cessione dei pellet, per i mesi di gennaio e febbraio 2024 continuerà a scontare l’aliquota iva del 10%.

3. Versamento dell’IVA per l’immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano

Per contrastare l’evasione dell’IVA relativa ai veicoli immatricolati in Italia, formalmente provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, ma di fatto di provenienza intracomunitaria, la Legge di Bilancio 2024 estende il versamento dell’IVA con il modello F24 “Elementi identificativi” agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi o usati, introdotti in Italia dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano.

Pertanto, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura, il versamento dell’IVA dovuta sulla prima cessione interna deve essere effettuato utilizzando il predetto mod.F24 di pagamento con l’indicazione, per ciascun mezzo di trasporto, del tipo di veicolo, del numero di telaio e dell’ammontare dell’IVA assolta.

RIVALUTAZIONE AGEVOLATA DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

È stata riproposta ancora una volta la rivalutazione del costo d’acquisto di:

terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
partecipazioni societarie, anchein socità quotate in mercati regolamentati.

I terreni e le partecipazioni, oggetto di rivalutazione, devono essere posseduti al 01.01.2024 da parte di persone fisiche private, società semplici e associazioni professionali, nonché da enti non commerciali.

La rideterminazione del costo di acquisto comporta il versamento, al 30.06.2024, dell’imposta sostitutiva del 16% in unica soluzione o in un massimo di tre rate annuali.

LOCAZIONI BREVI IN CEDOLARE SECCA AL 26%

Per le c.d. “locazioni brevi” (durata contrattuale non superiore a 30 giorni) assoggettate a cedolare secca, è stato disposto l’aumento dell’aliquota dal 21% al 26% per l’immobile successivo al primo.

Questo vuol dire che in presenza di più immobili locati in cedolare, la maggior aliquota del 26% trova applicazione con riferimento ai canoni relativi al secondo / terzo e quarto appartamento locato (resta fermo che il regime in esame è ammesso per la locazione breve di non più di 4 appartamenti).

Merita evidenziare che la norma:

– interviene esclusivamente sulle locazioni brevi; pertanto, per le “altre” locazioni, in caso di opzione per la cedolare secca, continua a trovare applicazione l’aliquota del 21% per tutti gli immobili locati;
– dispone l’aumento dell’aliquota al 26% soltanto in caso di locazione di almeno 2 appartamenti; pertanto, in caso di locazione breve di un solo appartamento, rimane applicabile l’aliquota del 21%;
– in presenza di più immobili concessi in locazione breve con applicazione della cedolare secca, consente al contribuente di scegliere liberamente a quale immobile applicare l’aliquota del 21% e tale scelta va effettuata nel mod. REDDITI.

PLUSVALENZA SULLA VENDITA DI IMMOBILI RISTRUTTURATI AL 110%

La Finanziaria 2024 introduce una nuova “categoria” di immobili capaci di generare una plusvalenza tassabile, ossia gli immobili oggetto di interventi agevolati con la detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, terminati da non più di 10 anni all’atto della cessione. In estrema sintesi, l’immobile che è stato oggetto di ristrutturazione con detrazione del 110%, se venduto entro i dieci anni dalla fine lavori può genera una plusvalenza da tassare fiscalmente (per gli altri immobili ricordiamo che il lasso temporale per generare plusvalenza rimane quello di 5 anni dalla data di acquisto).

Sono espressamente esclusi gli immobili:

– acquisiti per successione;
– adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni, tra la data di conclusione delle opere e la data di cessione.

La plusvalenza può essere assoggettata all’imposta sostitutiva pari al 26%.

Occorre poi prestare massima attenzione all’individuazione dei costi da considerare per la determinazione della plusvalenza.

VARIAZIONE DELLO STATO DEI BENI

Sempre con riferimento al tema Superbonus 110%, i commi 86 e 87 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2024 dispongono che l’Agenzia delle Entrate verifichi, in relazione agli immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati al 110%, la presentazione, ove prevista, delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite catastali. Laddove non ci sia stata presentazione, sebbene dovuta, l’Agenzia può inviare al contribuente la cosiddetta Compliance.

RITENUTE SUI BONIFICI DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Si incrementa dall’8% all’11% la ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

Detto aumento opera a decorrere dall’1.3.2024.

IVIE/IVAFE

La legge di bilancio 2024 innalza dallo 0,76% all’1,06% l’aliquota relativa all’IVIE, l’imposta che deve essere assolta sugli immobili detenuti all’estero dalle persone fisiche private.

Aumentata al 4‰ annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari detenuti all’estero, l’aliquota relativa all’IVAFE qualora gli stessi prodotti siano detenuti in Stati / territori con regime fiscale privilegiato.

RITENUTE PER AGENTI ASSICURATIVI

È stata soppressa l’esenzione dall’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate.

Per tali provvigioni, dall’1.4.2024, sarà da applicare la ritenuta a titolo d’acconto del 23%sulla base imponibile pari al 50%.

WELFARE AZIENDALE

È confermato che per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:

– il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
– le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze

domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite è aumentato a € 2.000 (per il 2023 il limite era fissato a € 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che sitrovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR (lavoratori con figli fiscalmente a carico).

In quest’ultimo caso il lavoratore dipendente dovrà dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

Scatta l’obbligo per le imprese, con sede legale in Italia o sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni causati a beni iscritti nello Stato Patrimoniale quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. I danni sono quelli provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione, oltre ad essere soggetto a multe salate, comporta risvolti negativi (ovvero se ne terrà conto negativamente) nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA ENTRATE PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24

A partire dal 1° luglio, i contribuenti, anche se non titolari di partita IVA, hanno l’obbligo di presentare, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, i modelli F24 relativi alle compensazioni di qualsiasi importo, riguardanti i crediti derivanti da:

– imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative addizionali;
– imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
– IRAP;
– IVA (annuale o trimestrale).

Detto obbligo si applica anche alle compensazioni relative:

– ai crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
– a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta.

COMPENSAZIONE NEL MOD.F24 DI CREDITI INPS/INAIL

L’obbligo di cui al paragrafo precedente, si estende anche ai crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Dunque, non solo la compensazione, con F24, di crediti Inps e Inail dovrà avvenire tramite i servizi telematici dell’ADE ma sarà consentita a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.Lo stesso discorso vale anche per i crediti Inail la cui compensazione di qualsiasi importo, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell’Istituto.

COMPENSAZIONI E RUOLI SUPERIORI A 100.000 EURO

Sempre dal 1° luglio 2024 scatta l’impossibilità di compensazione, nel mod. F24 in presenza di iscrizioni a ruolo scaduti per imposte erariali e relativi accessori o per accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione, per importi complessivamente superiori a € 100.000.

Il divieto cessa di avere effetto a seguito della completa rimozione del debito.

È ancora incerto se il divieto di compensazione sia generico e applicabile solo ai tributi erariali o coinvolge, invece, tutti i credi fiscali.